L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 296 del 26 novembre 2025, ha precisato che il riscatto totale della posizione maturata presso un fondo di previdenza complementare italiano, è imponibile in Italia, anche se il lavoratore ha trasferito la residenza fiscale all’estero.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia delle entrate, un lavoratore italiano, che si è iscritto all’AIRE e ha spostato la sua residenza fiscale a Singapore, intende riscattare integralmente la propria posizione maturata presso un fondo pensione italiano (dato che questo lo consente, pur non avendo maturato i requisiti anagrafici), a seguito della cessazione del rapporto di lavoro con l’azienda in Italia.

Il dipendente chiede se sia possibile sottoporre l’importo liquidato dal Fondo pensione alla potestà impositiva del Paese di residenza fiscale, ossia Singapore, così come previsto dall’art. 17 della Convenzione contro le doppie imposizioni Italia – Singapore.

L’Agenzia delle entrate ha richiamato, preliminarmente, la circolare n. 24/E del 2024 con la quale, commentando le novità previste dal Dlgs 209/2023, ha ribadito che continua a trovare applicazione la presunzione legale relativa di residenza fiscale in Italia disposta all'articolo 2, comma 2 bis, del TUIR secondo cui, salvo prova contraria, si considerano residenti in Italia anche i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferitisi negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato individuati nel Decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999, tra i quali vi è ricompreso Singapore.

Non va inoltre dimenticato che l'articolo 3, comma 1, del TUIR, stabilisce che le persone non residenti in Italia sono ivi soggette a tassazione solo per i redditi che si considerano prodotti nel territorio dello Stato.

Le prestazioni pensionistiche complementari, comunque erogate, costituiscono un reddito assimilato a quelli di lavoro dipendente (così l'articolo 50, comma 1, lettera h-bis, del TUIR).

Tale reddito, ai sensi dell'articolo 23, comma 2, lettera b), del TUIR, si considera prodotto in Italia, tra l'altro, qualora sia corrisposto da un soggetto residente nel territorio dello Stato.

La normativa italiana però non può prescindere dal diritto convenzionale che prevale sul diritto interno.

La convenzione sulle doppie imposizioni Italia – Singapore, tuttavia, non fa cenno al riscatto delle posizioni di previdenza complementare.

Ma secondo l’Agenzia delle entrate è possibile far riferimento al Commentario all’art. 18 del Modello OCSE per stabilire se tali somme, percepite dal lavoratore, possono rientrare nella disposizione sui redditi da lavoro subordinato oppure in quella sulle pensioni, entrambe previste dalla Convenzione Italia – Singapore.

Dalla lettura del citato art. 18 emerge che è possibile considerare una remunerazione analoga a una pensione l’importo reclamabile da parte di un soggetto che ha maturato il diritto ad accedere alla prestazione pensionistica.

Tuttavia, il caso in esame non ricade in tale situazione poiché l’istante ha dichiarato che non ha ancora maturato il requisito anagrafico per accedere alla pensione complementare.

La liquidazione del fondo di previdenza complementare, ricadendo come sopra detto tra i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, può comunque essere inquadrata tra le altre remunerazioni analoghe ai salari e stipendi e quindi tra i redditi di lavoro subordinato, regolamentati dalla convenzione sulle doppie imposizioni.

Dato che la posizione previdenziale dell'Istante è maturata interamente negli anni in cui questi svolgeva la propria attività lavorativa in Italia, i redditi derivanti dal riscatto sono imponibili nel nostro Paese ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 1, della Convenzione citata.

L’Agenzia delle entrate conclude ricordando che l'eventuale doppia imposizione che ne dovesse derivare dovrà essere risolta in Singapore ai sensi dell'articolo 22 della Convenzione.