L’Agenzia delle entrate, con la Risposta all’interpello n. 14 del 21 gennaio 2026, ha precisato che il costo dell’auto ad uso promiscuo, eccedente il valore convenzionale del fringe benefit determinato dall’art. 51, c. 4 del TUIR, concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

Nel caso sottoposto alla valutazione dell’Agenzia delle entrate, una società ha intenzione di adottare una nuova car policy per assegnare le auto ad uso promiscuo ai collaboratori ricoprenti posizioni manageriali, che prevede che il collaboratore sostenga l’intero costo dell’auto.

In particolare, chi aderisce al progetto accetta che la sua retribuzione variabile sia determinata considerando anche il costo corrispondente all’onere sostenuto annualmente dall’azienda per permettere al collaboratore di utilizzare l’auto in uso promiscuo da lui scelta.

Quindi, il collaboratore contribuirà al costo del noleggio non solo con la trattenuta mensile per l’uso promiscuo del mezzo nella misura del 100% del valore convenzionale del fringe benefit determinato ai sensi dell’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, ma accetterà di sostenere anche il residuo onere economico (quello che eccede il fringe benefit) sostenuto dall’azienda.

Secondo la società istante l'importo pagato dal lavoratore, eccedente il valore convenzionale del fringe benefit, non deve concorrere alla formazione del reddito di lavoro dipendente (quindi deve essere sottratto dal lordo).

L’Agenzia delle entrate invece la pensa diversamente.

Prima di tutto richiama la circolare del Ministero delle finanze n. 326/1997 dove è stato chiarito che, se il dipendente corrisponde delle somme (con il metodo del versamento o della trattenuta) nello stesso periodo d'imposta, per la possibilità di utilizzare il veicolo in modo promiscuo che il datore di lavoro gli ha concesso, tali somme devono essere sottratte dal valore del veicolo stabilito presuntivamente dal legislatore.

Ne deriva che, l’art. 51, c. 4, lett. a) del TUIR, nella parte in cui prevede che il valore dei veicoli concessi ad uso promiscuo è assoggettato a tassazione «al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente», deve intendersi riferita, come si evince dalla citata circolare n. 326 del 1997, non a tutte le somme trattenute al lavoratore o versate dallo stesso, a vario titolo, in relazione al veicolo assegnato, ma solo a quelle eventualmente richieste dal datore per l'uso a fini personali del veicolo stesso, determinate sulla base delle tabelle ACI.

Pertanto, secondo l’Agenzia delle entrate, le ulteriori somme corrisposte dal dipendente a copertura del restante onere sostenuto dalla Società (ossia la differenza tra il costo totale sostenuto dalla Società pari al canone annuo del noleggio e l'importo corrisposto tramite trattenuta mensile dal collaboratore corrispondente al valore convenzionale del fringe benefit) devono essere trattenute dall'importo ''netto'' della retribuzione variabile, in quanto il valore del fringe benefit eccendente il valore determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 51 del TUIR, concorre alla formazione del reddito complessivo.