La Fondazione Studi del Consulenti del Lavoro, con il parere n. 19 dell’8 settembre 2011, ha precisato che un’impresa familiare può accedere al regime dei minimi anche se la stessa non sia stata formalmente costituita (per atto pubblico o scrittura privata autenticata).
Un imprenditore individuale che ha un collaboratore familiare iscritto all’INPS, dimostra inequivocabilmente che ha inteso, unitamente a detto familiare, instaurare un rapporto di impresa familiare nonostante non vi sia alcun atto pubblico ovvero scrittura privata autenticata che lo attesti.
La presenza di un’impresa familiare, infatti, prescinde da tale formalità che è richiesta solo ai fini fiscali per la ripartizione del reddito al collaboratore familiare. Ciò posto si ritiene che l’impresa possa accedere al regime dei minimi, dal momento che l’impresa familiare resta a tutti gli effetti un soggetto individuale esercente attività d’impresa, e il rapporto che si istaura con il collaboratore familiare non può essere equiparato né a un rapporto di lavoro dipendente, né ad un rapporto di collaborazione, secondo i criteri giuslavoristici vigenti.
Dal punto di vista previdenziale, i contributi INPS relativi al collaboratore familiare saranno determinati e versati dal titolare in base al minimale contributivo poiché, stante l’identità tra base imponibile fiscale e base imponibile previdenziale, in assenza di imputazione del reddito imputabile al collaboratore, non vi è base imponibile sulla quale calcolare il contributo a percentuale.