Il Ministero del Lavoro ha emanato, di concerto con il MEF, decreto 30 settembre 2025, con cui è stata confermata, anche per il 2026, la riduzione dei premi e contributi INAIL per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, prevista dall’art. 1, c. 128, della L. 147/2013.

La misura dello sconto è fissata al 13,02% e, a seguito della revisione delle tariffe contributive intervenuta negli ultimi anni, si applica solo alle gestioni ancora non aggiornate:

  • i premi speciali per l’assicurazione contro le malattie e lesioni da raggi X e sostanze radioattive (L. 93/1958);
  • i contributi assicurativi della gestione agricoltura, riscossi dall’INPS ai sensi del DPR 1124/1965.

Per tutte le altre gestioni, infatti, i nuovi tassi tariffari già in vigore assorbono la riduzione introdotta nel 2013.

Il decreto ha approvato, inoltre, gli Indici di Gravità Medi (IGM) da utilizzare nel triennio 2026-2028 per individuare le imprese “virtuose” sotto il profilo della sicurezza sul lavoro, che possono accedere al beneficio.        
Restano confermati i criteri applicativi già previsti dal D.M. 22 aprile 2014:

  • per le aziende di nuova costituzione (fino a due anni di attività), la riduzione è riconosciuta su dichiarazione di conformità alle norme di sicurezza;
  • per le altre imprese, la riduzione è concessa in base al livello di incidentalità rilevato nel triennio di osservazione.