Come si stava aspettando anche l'INAIL con la nota del 2 agosto 2005 ha provveduto a comunicare il differimento al 22 agosto p.v. dei termini di versamento dei premi assicurativi. Come si ricorderà l'art. 1 del D.P.C.M. 26 luglio 2005, in G.U. n. 176 del 30 luglio 2005, ha previsto la possibilità di effettuare entro il 22 agosto 2005, senza alcuna maggiorazione, il versamento delle somme di cui agli artt. 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 241/97, aventi scadenza compresa nel periodo tra il 2 e il 22 agosto 2005. Rientrano, quindi, nella disposizione governativa anche i premi assicurativi INAIL dovuti ai sensi del T.U. Infortuni (art.17 d.lgs. 241/97) compresi i versamenti rateali (art. 20 dello stesso d. lgs.), le sanzioni, gli interessi ed altri titoli, di qualsiasi natura, scadenti nel periodo sopra indicato.