INAIL: istruzioni operative sull'art.36 bis del DL Bersani
A cura della redazione
L'INAIL, con la circolare 23/10/2006, in merito all'anticipo della comunicazione di assunzione, ha chiarito che l'art.36bis del DL 223/2006 non fa alcun riferimento alla Denuncia nominativa degli assicurati (DNA)con la conseguenza che resta dovuta contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro.
Inoltre l'INAIL ha fornito precisazioni in ordine alla sanzione civile fissata in 3 mila euro applicabile nei casi di omesso pagamento dei contributi e premi riferiti a ciascun soggetto accertato in nero. La sanzione, che trova applicazione più volte quanti sono gli enti previdenziali coinvolti, viene erogata a patto che sia scaduto il termine per il versamento dei contributi relativi al periodo di paga in corso al momento dell'accertamento (e quindi il 16 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento).
Infine per quanto riguarda l'applicazione dello sconto alle imprese del settore edile viene precisato che la norma include il possesso dei requisiti per il rilascio della regolarità contributiva DURC. Questo, secondo l'Istituto, non vuol dire che le imprese interessate devono presentare il DURC, ma solo che devono essere in possesso dei requisiti per il relativo rilascio (situazione che può essere dimostrata con una semplice autodichiarazione).