INAIL: sospeso il versamento premi per il settore avicolo a seguito dell'aviaria
A cura della redazione
L'INAIL, con la nota del 15/05/2006, ha reso noto che per le aziende del settore avicolo colpito dall'influenza aviaria, il versamento dei premi è sospeso dal 1° gennaio 2006 fino al 31 ottobre 2006 senza aggravio di sanzioni, interessi o altri oneri così come previsto dalla legge 11/03/2006 n.81.
In particolare, l'agevolazione è rivolta agli allevatori avicoli, alle imprese di macellazione e trasformazione di carne avicola nonché mangimistiche operanti nella filiera e agli esercenti attività di commercio all'ingrosso di carni avicole.
Tenuto conto che la legge 81/2006 è entrata in vigore il 12 marzo 2006, l'INAIL non disporrà rimborsi di pagamenti effettuati entro tale data.
Per quanto riguarda, inoltre, il recupero delle somme non versate per effetto della suindicata sospensione, poiché la legge non ne stabilisce le modalità, le aziende interessate devono versare quanto dovuto in unica soluzione entro il 16 novembre 2006; mentre gli adempimenti vanno effettuati entro il 2 novembre 2006, tenuto conto che il 1° novembre è un giorno festivo.
L'INAIL precisa che nel periodo di sospensione dei termini compreso tra il 1° gennaio 2006 ed il 31 ottobre 2006 sono incluse le seguenti scadenze:
a) autoliquidazione 2005/2006:
- 16.2.2006: pagamento in unica soluzione;
- ratei in scadenza al 16.2.2006 - 16.5.2006 - 16.8.2006, nel caso di versamento rateale;
b) ratei in scadenza nel suddetto periodo per effetto di piani di rateazioni in corso;
c) ogni altro pagamento ricadente in tale periodo, anche per effetto di emissione di nuove posizioni assicurative.
Per fruire del beneficio le imprese interessate devono presentare alla sede INAIL competente una dichiarazione contenente i dati dell'attività svolta.