Incentivo Naspi all’autoimprenditorialità: chiarimenti dall’INPS
A cura della redazione
L’INPS, con messaggio n. 1215 del 7 aprile 2026, fornisce indicazioni in merito alla disciplina dell’incentivo all’autoimprenditorialità ex art. 8 del D.lgs. n. 22/2015 modificato recentemente dalla Legge di Bilancio 2026.
L’incentivo all’autoimprenditorialità è stato introdotto per supportare i lavoratori aventi diritto alla corresponsione della Naspi che intendano avviare un’attività lavorativa autonoma o impresa individuale o sottoscrivere una quota di capitale sociale di una cooperativa. In tali situazioni, era prevista la liquidazione dell’importo Naspi in un’unica soluzione proprio per agevolare le iniziative all’autoimprenditorialità.
L’art. 1 comma 176 della legge n. 199/2025 (cd. Legge di Bilancio 2026) ha modificato la modalità di liquidazione in un’unica soluzione sostituendola con la liquidazione anticipata in due rate: la prima rata viene corrisposta in fase di liquidazione della domanda di anticipazione della Naspi in misura pari al 70%, mentre la seconda rata pari al 30% spetterà al termine del periodo teorico di durata della Naspi e comunque non oltre il termine di sei mesi dalla data di presentazione della domanda. Resta fermo che per la seconda rata viene richiesta una verifica preliminare per cui non sia intervenuta una nuova occupazione con rapporto di lavoro subordinato (ad eccezione del rapporto instaurato con la cooperativa per la quale è stata richiesta la prestazione), nè sia intervenuta nel frattempo la fruizione di pensione diretta. Il lavoratore che viene rioccupato prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la liquidazione anticipata Naspi deve restituire l’intero importo di anticipazione ottenuto.
Si specifica che, nel caso il beneficiario abbia richiesto domanda di assegno ordinario di invalidità, il soggetto non può ricevere entrambe le prestazioni contemporaneamente. Qualora il soggetto opti per l’anticipazione della NASpI, viene erogata una seconda rata pari al restante 30% dell’importo complessivo dovuto e, per l’intero periodo teorico di spettanza dell’indennità, è sospeso il pagamento dell’assegno ordinario di invalidità, secondo quanto indicato nel messaggio INPS n. 4477/2019. L’assegno sospeso può essere riattivato al termine di tale periodo, qualora ne sussistano ancora i requisiti.
Le nuove modalità di pagamento dell’incentivo all’autoimprenditorialità si riferiscono alle domande presentate dal 1° gennaio 2026.
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