Indennità di trasferimento per spostamento del luogo di lavoro
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 22695 del 2 novembre 2011, ha deliberato che al lavoratore trasferito ad un altro luogo di svolgimento del lavoro, senza un vero e proprio trasloco dello stesso e della sua famiglia, spetta, comunque, un indennità di trasferimento.
La Suprema Corte ha inoltre chiarito che il trasferimento: “si realizza col mutamento definitivo del luogo geografico della prestazione, normalmente da un’unità produttiva ad un’altra, intesa questa come articolazione autonoma dell’azienda”.