Il licenziamento intimato al dipendente in forma orale è inesistente e non può essere convalidato dall'azienda con un successivo atto scritto ai sensi dell'art. 1423 c.c. (Cass. 03/10/2007 n.20727).

Ne consegue che se tra il licenziamento orale e quello scritto il lavoratore presenta all'azienda un certificato medico con il quale comunica il sorgere della malattia, questo produce effetti dal giorno in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza e riconosce al dipendente il diritto di mantenere in essere il rapporto di lavoro sino al suo rientro in azienda.