Infortuni. Massima tutela sugli ingressi aziendali
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 11417 del 18 maggio 2009, ha stabilito che il lavoratore, infortunatosi in itinere per essere uscito dall'azienda da un viottolo scosceso, deve essere risarcito se l'uscita principale era, in qualche modo, impraticabile (perché, ad esempio, intasata dalle auto dei colleghi).
In questo caso, la scelta del lavoratore non può essere considerata come un "rischio elettivo" che, in quanto tale, sottrarrebbe l'Inail da qualunque responsabilità. In materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, infatti, "costituisce rischio elettivo la deviazione, puramente arbitraria e animata da finalità personali, dalle normali modalità lavorative, che comporta rischi diversi da quelli inerenti le usuali modalità di esecuzione della prestazione. Tale genere di rischio si connota per il simultaneo concorso dei seguenti elementi: a) presenza di un atto volontario e arbitrario, ossia illogico ed estraneo alle finalità produttive; b) direzione di tale atto alla soddisfazione di impulsi meramente personali; c) mancanza di nesso di derivazione con lo svolgimento dell'attività lavorativa".
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