Il datore di lavoro è responsabile per l'infortunio accorso al lavoratore allorquando l'infortunio sia derivato dal mancata vigilanza relativo all'utilizzo dei dispositivi di sicurezza (Corte di Cassazione 21 maggio 2002 n. 7454). La responsabilità del datore di lavoro si estende non solo a infortuni derivanti da disattenzione del lavoratore, ma anche a quelli causati da imperizia, negligenza, ed imprudenza dello stesso, ove risulti provato che il datore sia venuto meno all'obbligo di vigilare che le misure preventive e di sicurezza siano effettivamente osservate. Il datore di lavoro risulta esonerato solo quando il comportamento del lavoratore sia caratterizzato da abnormità, inopinabilità e esorbitanza rispetto al procedimento lavorativo.