Infortunio del preposto: confermata la responsabilità del datore di lavoro per rischio non gestito
A cura della redazione
Con la sentenza n. 12878 dell’8 aprile 2026 la Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso del datore di lavoro condannato per lesioni colpose gravi aggravate dalla violazione della normativa antinfortunistica, dopo la caduta di un lavoratore-preposto durante lo smontaggio di un ponteggio. La decisione ruota attorno a tre aspetti centrali: Pi.M.U.S. generico, dispositivo anticaduta inidoneo rispetto alla quota effettiva di lavoro, assenza di una condotta abnorme del lavoratore idonea a interrompere il nesso causale.
Il fatto:
L’infortunio è avvenuto durante lo smontaggio di un ponteggio. Il lavoratore, addetto al montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi e anche preposto, stava operando sul primo impalcato, collocato a 2,40 metri di altezza, mentre rimuoveva elementi del livello superiore. In quella fase è scivolato da una piattaforma priva delle necessarie protezioni laterali ed è caduto al suolo, riportando lesioni gravi.
Secondo i giudici di merito, il rischio di caduta in quella specifica fase non era stato gestito correttamente. Il Pi.M.U.S. risultava troppo generico sulle modalità di smontaggio e non disciplinava in modo puntuale né le diverse quote operative né l’uso concreto dei sistemi anticaduta. Inoltre, il primo impalcato era stato considerato nel piano come posto a quota inferiore a 2 metri, mentre nella realtà era a 2,40 metri.
Il ricorso:
Il datore di lavoro ha proposto ricorso per cassazione con due motivi principali.Con il primo ha contestato la ricostruzione dei fatti, sostenendo che i giudici avessero dato troppo peso alla deposizione della funzionaria ASL intervenuta dopo l’infortunio, senza valorizzare adeguatamente il Pi.M.U.S. e le dichiarazioni del coordinatore per la sicurezza. Secondo la difesa, il piano disciplinava comunque la fase di smontaggio e al lavoratore erano stati forniti dispositivi adeguati.
Con il secondo motivo ha sostenuto che il comportamento del lavoratore fosse abnorme e quindi idoneo a interrompere il nesso causale. In particolare, la difesa ha evidenziato che il lavoratore avrebbe operato in modo difforme rispetto a quanto previsto dal Pi.M.U.S. e avrebbe omesso di agganciare l’imbracatura alla struttura. Ha inoltre insistito sul fatto che l’infortunato fosse anche preposto, e che quindi il datore di lavoro non potesse essere chiamato a un controllo continuo sul concreto utilizzo dei mezzi di protezione.
Il giudizio della Cassazione:
La Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile.
Sul primo motivo, la Corte ha osservato che le censure riproponevano sostanzialmente le stesse contestazioni già formulate in appello, senza confrontarsi davvero con la motivazione della sentenza impugnata. La Corte d’Appello, infatti, non aveva fondato la decisione solo sulla testimonianza della funzionaria ASL, ma su una valutazione complessiva degli elementi acquisiti, compreso lo stesso Pi.M.U.S.
Nel merito, la Cassazione ha condiviso l’accertamento dei giudici territoriali: il Pi.M.U.S. era generico e non descriveva in modo concreto le modalità di smontaggio dei diversi impalcati alle diverse quote. Mancavano indicazioni adeguate sui punti di ancoraggio e sulle modalità di utilizzo dei sistemi anticaduta. A questo si aggiungeva un errore rilevante sull’altezza del primo impalcato, indicata nel piano come inferiore a 2 metri mentre in realtà era di 2,40 metri.
La Corte ha poi ritenuto accertato che il dispositivo fornito al lavoratore fosse inidoneo rispetto alla quota di lavoro e, anche se correttamente ancorato, non avrebbe evitato con certezza l’impatto al suolo.
Sul secondo motivo, la Cassazione ha escluso che la condotta del lavoratore potesse qualificarsi come abnorme. Il lavoratore stava svolgendo l’attività affidatagli, cioè lo smontaggio del ponteggio, quindi dentro l’area di rischio tipica della lavorazione. Il suo comportamento è stato ritenuto imprudente, ma non eccentrico rispetto al rischio che il datore di lavoro avrebbe dovuto governare.
Nemmeno il fatto che l’infortunato fosse anche preposto ha escluso la responsabilità datoriale. La Corte ribadisce che la previsione e l’organizzazione delle condizioni di sicurezza restano in capo al datore di lavoro, che deve predisporre un Pi.M.U.S. adeguato, governare il rischio e fornire dispositivi realmente idonei.
Implicazioni operative:
- Verificare le condizioni reali di lavoro prima dell’attività e non basarsi esclusivamente sulla presenza formale dei documenti;
- Definire e far rispettare una sequenza operativa sicura per lo smontaggio e montaggio dei ponteggi, evitando che il lavoratore improvvisi modalità diverse per comodità o velocità;
- Assicurare che i dispositivi di protezione individuale siano effettivamente efficaci nella situazione concreta e non solo presenti;
- Controllare l’uso reale dei DPI durante l’attività;
- Presidiare le fasi critiche con una vigilanza attiva, soprattutto quando aumentano i margini di discrezionalità operativa;
- Gestire i comportamenti prevedibilmente impudenti dei lavoratori;
- Non fare affidamento esclusivo sul preposto, perché il suo ruolo non elimina gli obblighi organizzativi e di controllo del datore di lavoro;
- Verificare la coerenza tra istruzioni fornite e condizioni di lavoro reali.
In conclusione, la sentenza evidenzia il problema tipico della distanza tra organizzazione formale della sicurezza e gestione reale del rischio in fase esecutiva e contiene un messaggio chiaro: la responsabilità si gioca sulla capacità di tradurre il rischio in organizzazione concreta del lavoro, non sulla sola esistenza di procedure o ruoli formalmente corretti.
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