Non ha diritto a nessuna indennità INAIL il lavoratore che subisce un incidente con il proprio mezzo di trasporto anche se il motivo per cui non ha utilizzato i mezzi pubblici è che delle due fermate una è troppo distante dalla sua abitazione e l'altra è chiusa per lavori in corso (Cass. 7/03/2008 n.6211).

Infatti secondo la Suprema Corte non possono farsi rientrare nel rischio coperto dalle garanzie previste dalle norme sugli infortuni sul lavoro, situzioni che senza rivestire il carattere della necessità, perchè volte a conciliare in un'ottica di bilanciamento di interessi le esigenze del lavoro con quelle familiari proprie del lavoratore, rispondano, invece, ad aspettative che, seppure legittime, non assumano uno spessore sociale tale da giustificare un intervento di carattere solidaristico a carico della collettività.

Inoltre secondo la Corte di Cassazione l'uso del mezzo proprio può essere giustificato solo dalla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro e dalle effettive esigenze di tutela della vita familiare.