La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20221 del 24 settembre 2010, ha stabilito che, in tema di infortunio “in itinere", indipendentemente dall'applicazione del DPR n. 1124/1965, articolo 2, comma 3 (aggiunto dal D.Lgs. n. 38 del 2000, articolo 12), per rischio elettivo, che esclude la c.d. "occasione di lavoro", si intende una condotta personalissima del lavoratore, avulsa dall'esercizio della prestazione lavorativa o ad essa riconducibile, esercitata ed intrapresa volontariamente in base a ragioni e a motivazioni dei tutto personali, al di fuori dell'attività lavorativa e prescindendo da essa. Solo in siffatta ipotesi, dunque, si può considerare interrotto il nesso eziologico tra prestazione ed attività assicurata.