La Corte di Cassazione, con la sentenza 19/04/2013 n.18196, ha deciso che se viene provato davanti ai giudici di merito che l’infortunio mortale era dipeso da un comportamento abnorme tenuto dal dipendente, devono considerarsi assolti tutti i dirigenti responsabili del cantiere dove si è verificato l’incidente, compresi quelli che nella fase iniziale del giudizio avevano patteggiato la pena.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un lavoratore è annegato in una vasca con fanghi attivi presso un cantiere edile dove stava lavorando.
Il dirigente dell’impresa ed il legale rappresentante, accusati di omicidio colposo, avevano patteggiato la pena. Successivamente anche il direttore di cantiere e il capocantiere erano stati chiamati a rispondere del grave fatto accaduto al lavoratore però gli stessi erano stati dichiarati assolti dopo che davanti al Tribunale era stato provato che il decesso del lavoratore era avvenuto terminato l’incarico a lui affidato. Più precisamente lo stesso dipendente si era recato sul luogo dove è avvenuto l’infortunio mortale per ragioni che non è stato possibile ricostruire.
Il Tribunale ha escluso il nesso causale tra gli obblighi di sicurezza nei confronti del lavoratore e la morte di quest’ultimo. La pronuncia di assoluzione nei confronti del direttore di cantiere e del capocantiere non può non coinvolgere anche gli altri due soggetti ritenuti responsabili della morte del dipendente.
In sostanza secondo i giudici di legittimità la valutazione effettuata dalla Corte d’Appello che aveva ritenuto responsabili il dirigente dell’impresa e il legale rappresentante travalica il limite della manifesta infondatezza dell’istanza dato che quest’ultima impegna ad una approfondita indagine circa la possibilità che la condotta del lavoratore assume valenze diverse a seconda dei soggetti titolari di posizione di garanzia.
La Sprema Corte ha affermato che per manifesta infondatezza della richiesta di revisione, che ne determina l’inammissibilità, deve intendersi l’evidente inidoneità delle ragioni poste a suo fondamento a consentire una verifica circa l’esito del giudizio.