Infortunio sul lavoro: se manca l’assicurazione INAIL spetta al datore di lavoro risarcire il danno
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 6/11/2017 n.26261, ha deciso che in caso di infortunio sul lavoro occorso al dipendente, per il danno biologico subito, al lavoratore spetta la medesima somma che sarebbe stata liquidata dall’INAIL se il datore di lavoro non fosse risultato inadempiente all’obbligo assicurativo che le incombeva, in ragione del rapporto di lavoro subordinato in essere.
Nel caso sottoposto al giudizio di legittimità della Suprema Corte, una lavoratrice si era rivolta al Tribunale del lavoro affinché venisse accertata la responsabilità dell’azienda, presso la quale lavorava, per la mancata copertura assicurativa del rischio professionale e per il mancato approntamento delle misure di prevenzione, con la conseguente condanna al risarcimento del danno patito in conseguenza dell’infortunio occorsole, quando, nell’espletamento delle proprie mansioni di addetta al recapito della corrispondenza, trovandosi a bordo di un ciclomotore, scivolava sull’asfalto viscido per la pioggia riportando fratture ai corpi vertebrali.
La Corte d’Appello, riformando la decisione del Tribunale, ha accolto la domanda di risarcimento della lavoratrice, ritenendo sussistente l’obbligo assicurativo del datore di lavoro a fronte dell’evento, in conseguenza dell’esistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato.
La società è così ricorsa in Cassazione.
I giudici di legittimità hanno però ritenuto infondate le pretese del datore di lavoro, secondo cui l’obbligo assicurativo non esisteva all’epoca dei fatti, poiché il rapporto con la lavoratrice doveva ritenersi di natura autonoma, dato che un precedente giudizio tra le parti aveva accertato la natura subordinata dell’originario rapporto di lavoro.
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