La Corte di Cassazione, V Sez. Penale, con la sentenza n. 31357 del 26 agosto 2010, ha stabilito che la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (laddove manchino l’indicazione nel piano di sicurezza dei rischi nonché le specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia di lavoro) non esclude in alcun modo la responsabilità del datore di lavoro, posto che la stessa non equivale ad una delega delle funzioni finalizzata all’esenzione dell’imprenditore da responsabilità per violazione delle norme in materia di sicurezza sula lavoro.
In tal modo si è espressa la Suprema Corte nella fattispecie che vedeva imputati il datore di lavoro di un’impresa esecutrice di lavori di costruzione di alcune palazzine (impresa di cui era dipendente il lavoratore infortunatosi), l’assistente di cantiere – preposto, nominato per affiancare il direttore tecnico - ed il capocantiere, assenti nel momento dell’infortunio.