Infortunio sul lavoro: se non è stato redatto il DVR la responsabilità è sempre del datore di lavoro
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 15/10/2015 n.41486, ha deciso che in caso di infortunio accorso ad un dipendente durante lo svolgimento della prestazione lavorativa, la responsabilità è del datore di lavoro se non ha individuato in un documento scritto (DVR) i criteri che consentono di stabilire se la condotta del lavoratore appartiene oppure è estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza.
Nel caso esaminato dalla Suprema Corte un lavoratore, mentre era intento alle operazioni di manutenzione del condotto di aspirazione dell’impianto di decapaggio, collocato sulla sommità del capannone aziendale, ha perso l’equilibrio ed è caduto rovinosamente dalla scala che aveva utilizzato per svolgere il lavoro.
Dell’infortunio è stato incolpato il datore di lavoro perché aveva omesso l’adozione di misure per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, anche di carattere strettamente valutativo dei rischi a cui sono esposti i lavoratori.
Secondo i giudici di legittimità dal principio dell’ontologica irrilevanza della condotta colposa del lavoratore, dopo l’adozione del T.U. della Sicurezza, si è giunti al ricorso del concetto di aa di rischio che il datore di lavoro è chiamato a valutare in va preventiva. Strettamente connessa all’area di rischio che l’imprenditore è tenuto a dichiarare attraverso il DVR, si sono individuati i criteri che consentono di stabilire se la condotta del lavoratore deve risultare appartenente o estranea al processo produttivo o alle mansioni di sua specifica competenza. Si è dunque affermato il concetto di comportamento esorbitante, diverso da quello abnorme del lavoratore.
Il primo riguarda quelle condotte che fuoriescono dall’ambito delle mansioni, ordini, disposizioni impartiti dal datore di lavoro o di chi ne fa le veci, nell’ambito del contesto lavorativo, il secondo, quello, abnorme, già costantemente delineato dalla giurisprudenza di questa Corte, si riferisce a quelle condotte poste in essere in maniera imprevedibile dal prestatore di lavoro al di fuori del contesto lavorativo, cioè, che nulla hanno a che vedere con l’attività svolta.
La recente normativa (T.U. 2008/81) impone anche ai lavoratori di attenersi alle specifiche disposizioni cautelari e comunque di agire con diligenza, prudenza e perizia.
Le tendenze giurisprudenziali si dirigono anch’esse verso una maggiore considerazione della responsabilità dei lavoratori (c.d. “principio di auto responsabilità del lavoratore).
In buona sostanza, si abbandona il criterio esterno delle mansioni e si sostituisce con il parametro della prevedibilità intesa come dominabilità umana del fattore causale.
Il datore di lavoro non ha più, dunque, un obbligo di vigilanza assoluta rispetto al lavoratore, come in passato, ma una volta che ha fornito tutti i mezzi idonei alla prevenzione ed ha adempiuto a tutte le obbligazioni proprie della sua posizione di garanzia (come appunto la predisposizione di un DVR), egli non risponderà dell’evento derivante da una condotta imprevedibilmente colposa del lavoratore.
In conclusione la Corte di Cassazione ha ritenuto di condividere il principio secondo cui le istruzioni verbali e le mere prassi operative non assumono quella forza cogente che deve essere, invece, attribuita alla “codificazione” delle norme attuative antinfortunistiche in un documento scritto all’uopo redatto (c.d. DVR), lasciando ragionevolmente negli addetti alle lavorazioni pur sempre, nella loro rappresentazione soggettiva, quei margini di discrezionalità nell’esecuzione di esse (istruzioni meramente verbali e prassi), riconnessi alla caratteristiche (non codificate e prive di alcuna solennità) di tali diverse forme di attuazione delle norme prevenzionistiche; ritenute, in tal caso, variabili in quanto del tutto plausibilmente soggette a quegli adattamenti suggeriti dalle concrete contingenze, sulla base di condotte ricollegabili proprio alla carenza di norme scritte inderogabili contenute nel documento formale, tali da attribuire ad esse quelle caratteristiche di cogenza ed inderogabilità, proprie di tali forme di “codificazione normativa scritta”, delle modalità di lavorazione all’interno dell’azienda, conformi alle cautele antinfortunistiche, rispetto a disposizioni meramente verbali ed a prassi aziendali.
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