La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 18556 del 10 luglio 2019, ha stabilito che, in tema di licenziamento per inidoneità fisica sopravvenuta del lavoratore, sussiste l’obbligo della previa verifica, a carico del datore di lavoro, della possibilità di adattamenti organizzativi nei luoghi di lavoro – purché comportanti un onere finanziario proporzionato alle dimensioni e alle caratteristiche dell’impresa e nel rispetto delle condizioni di lavoro dei colleghi dell’invalido - ai fini della legittimità del recesso.

Nella fattispecie, l’unico reparto presso cui il dipendente, poi licenziato, avrebbe potuto svolgere attività lavorativa in relazione alle limitazioni funzionali accertate avrebbe richiesto una diversa organizzazione del lavoro nel reparto stesso e avrebbe determinato un aggravamento della posizione dell’intero gruppo degli altri lavoratori ivi impiegati.