L'INPS, con la circolare 7/10/2005 n.109, ha reso noto che non sussiste alcuna incompatibilità sulla tipologia di contratto a termine individuata dall'art.8, c.2, della Legge 223/91 e il DLgs 368/2001. Infatti la ratio della disposizione normativa contenuta nella legge 223/91 è essenzialmente quella di promuovere il reimpiego, seppure a tempo determinato, di lavoratori collocati in mobilità che non contrasta con la finalità disciplinata dal DLgs 368/2001. Ne consegue che ben possono essere riconosciuti i benefici contributivi previsti dalla legge 223/91 ai lavoratori in mobilità assunti a tempo determinato per un periodo non superiore a 12 mesi. L'INPS inoltre ha precisato che devono intendersi modificate le indicazioni fornite con la circolare 50/1997 e che continuano a produrre effetti solo per i periodi pregressi l'entrata in vigore del Dlgs 368/2001 ossia il 23/10/2001. Pertanto secondo l'INPS le agevolazioni contributive della legge 223/91 non sono applicabili ai rapporti di lavoro instaurati ai sensi della vecchia legge 230/62. Altra precisazione particolarmente importante riguarda la proroga. Infatti a differenza del testo legislativo precedente, il DLgs 368/2001 afferma che la proroga possa avere una durata superiore al contratto iniziale. A tal riguardo l'INPS sottolinea che l'agevolazione contributiva non può comunque superare la durata massima complessiva prevista in 12 mesi dall'art.8, c.2, L. 223/91. Infine conclude l'istituto previdenziale resta in ogni caso confermata l'impossibilità per la medesima azienda di procedere a successive assunzioni agevolate dello stesso lavoratore in mobilità se è già stato esaurito il termine dei 12 mesi.