INPS: chiarimenti sul versamento contributi per gli autonomi occasionali
A cura della redazione
L'INPS, con il messaggio 23/09/2004 n.29629, fa seguito ala precedente circolare 103/2004 in merito all'attività di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 44 della legge 326/2003 fornendo ulteriori precisazioni circa le modalità con le quali devono essere versati i contributi con il mod. F24.
In particolare nella precedente circolare 103/2004 l'INPS affermava che i contributi dovuti per emolumenti corrisposti nel corrente anno 2004 non saranno gravati da oneri accessori se pagati entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di emanazione della circolare stessa (ossia entro il 16 ottobre 2004). Pertanto sugli emolumenti eccedenti i 5.000 euro, ovviamente in riferimento al singolo lavoratore, pagati nel periodo 1° gennaio - 30 settembre 2004 i committenti dovranno versare i contributi in unica soluzione entro il giorno 18 ottobre 2004 (in quanto il giorno 16 cade di sabato).
Per il versamento dei contributi, nella sezione INPS del modello F24, dovrà essere indicato il codice della sede dell'Istituto di pertinenza del committente; dovranno essere usate le causali contributo CXX o C10, a seconda che si tratti di lavoratori privi di altra tutela previdenziale o di lavoratori iscritti ad altra gestione previdenziale obbligatoria o titolari di pensione; nello spazio "matricola INPS" sarà riportato il CAP seguito dal Comune del committente (es. 00186ROMA) ; nel "periodo di riferimento" verrà indicato, in entrambe le colonne, 09 2004, come se i compensi fossero stati corrisposti tutti nel mese di settembre.
Restano validi gli eventuali versamenti, se correttamente eseguiti, effettuati alle precedenti scadenze utili del 20 agosto e del 16 settembre 2004.
L'INPS inoltre ricorda che il modello di denuncia dei compensi relativi al 2004, da presentare nel 2005, sarà lo stesso in uso per i collaboratori coordinati e continuativi (mod. GLA) ed i committenti dei lavoratori autonomi occasionali dovranno semplicemente indicare il codice 29, valido a partire dal 2005, nel campo C5 (codice attività collaboratore) del foglio GLA/C.