L'INPS, con il messaggio 7/04/2006 n.10994, ha reso noto che i pensionati del Fondo Volo che vengono rioccupati dopo la pensione di vecchiaia possono cumulare trattamento pensionistico e retribuzione da lavoro. In particolare è stato chiesto se in presenza di sentenze che hanno riconosciuto il diritto dei pensionati al cumulo tra pensione e retribuzione nella misura del 50% della parte eccedente il trattamento minimo durante il periodo di rioccupazione trovi o meno applicazione l'art. 72 c.1 L. 388/2000 che concede la totale cumulabilità della pensione di vecchiaia con il reddito di lavoro dipendente. L'INPS ha risposto affermativamente sottolineando che le sentenze dei pensionati del Fondo volo che dispongono il cumulo della pensione nella misura del trattamento minimo oltre il 50% della parte eccedente, interessano fattispecie che si collocano in data anteriore all'entrata in vigore dell'art. 72 predetto con la conseguenza che deve essere applicato il totale cumulo tra pensione e reddito.