L'INPS, con la circolare 10/10/2006 n.108, ha reso noto che l'indennità ordinaria di disoccupazione spetta anche nel caso in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di risoluzione consensuale e questa sia dipesa dal trasferimento del lavoratore presso una diversa sede dell'azienda che si trova ad una notevole distanza dalla residenza o dall'ultima sede presso la quale il dipendente ha prestato la sua attività. Al fine di determinare se la notevole distanza di cui sopra sia idonea a far sorgere il diritto all'indennità è necessario che la nuova sede di lavoro disti più di 50 chilometri dalla residenza e/o si trovi in un luogo mediamente non raggiungibile in 80 minuti con mezzi pubblici così come previsto dal DL 249/2004 convertito nella L. 91/2004. Infine conclude l'Istituto previdenziale l'indennità di disoccupazione spetta anche quando la risoluzione consensuale del rapporto sia da ricondurre a notevoli variazioni di lavoro conseguenti a cessione dell'azienda.