L'INPS, con la circolare 3/02/2003, n.13, ha corretto le istruzioni diffuse con la precedente circolare 178/2002 sui conguagli contributivi di fine anno.
In particolare l'Istituto previdenziale ha precisato che al punto 1.1.2 della circolare 178/2002 riguardante i conguagli di fine anno dei contributi previdenziali e assistenziali, alla lettera C) Erogazioni nell'anno successivo al dipendente cessato, deve intendersi quale retribuzione di riferimento: "quella imponibile dell'anno precedente" e non quella contrattuale percepita nell'anno precedente.