L'INPS, con il messaggio 13/04/2006, n. 11634, ha reso noto che procederà, anche in costanza di dilazione del pagamento dei contributi, alla liquidazione delle prestazioni economiche di maternità a favore delle lavoratrici autonome soltanto dopo aver accertato l'effettivo pagamento del capitale fino a copertura del periodo indennizzabile, anche se non sia stato estinto il debito.