INPS: istruzioni operative per fruire degli sgravi sui contratti di solidarietà
A cura della redazione
L'INPS, con la circolare 05/10/2006 n.104, ha fornito le modalità operative per fruire degli sgravi contributivi relativi ai contratti di solidarietà stipulati entro il 31 dicembre 2002, ma con istanze presentate dopo tale data e che quindi erano rimaste inizialmente escluse.
POssono bebeficiare dello sgravio le imprese che hanno stipulato contratti di solidarietà nel periodo che va dal 1° novembre 1997 al 31 dicembre 2002.
La riduzione contributiva non è cumulabile con i benefici riconosciuti nei territori del Mezzogiorno e con le altre agevolazioni contributive previste a qualunque altro titolo.
Per recuperare i contributi versati in eccesso, il datore di lavoro dovrà utilizzare il quadro D del mod. DM 10/2 in cui dovrà essere riportato l'importo dello sgravio preceduto dal codice L508 e dalla dicitura "arr. Art. 6, c.4, L. 608/1996". Per la restituzione degli importi relativi ad altra agevolazione contributiva andranno utilizzati i codici M183, M184, M195 e M203 da indicare nel quadro B-C del modello DM 10/2. Le predette operazioni dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2007.