L'INPS, con la circolare 2/02/2006 n.12, ha fornito le modalità operative per fruire degli incentivi introdotti dall'art. 13, c.2, lett.c) del DL 35/2005 convertito nella legge 50/2005 (c.d. DL competitività). In caso di Staf leasing le agevolazioni spettanti per le assunzioni dalle liste di mobilità differiscono a seconda che l'assunzione sia a termine o a tempo indeterminato. Nel primo caso se non superiore a 12 mesi al datore di lavoro (e quindi agenzia di somministrazione) spetta la contribuzione pari a quella prevista per gli apprendisti. Inoltre il beneficio spetta per ulteriori 12 mesi se il contratto a termine viene trasformato nel corso del suo svolgimento a tempo indeterminato. Se l'assunzione è a tempo indeterminato al datore di lavoro spetta una contribuzione pari a qualle prevista per gli apprendisti per i primi 18 mesi. E' inoltre previsto un contributo economico pari al 50% dell'indennità di mobilità che sarebbe spettata al lavoratore se il datore di lavoro senza esservi tenuto assume a tempo pieno e indeterminato anche con la trasformazione di un contratto a termine. Altri incentivi sono previsti in caso di assunzione di lavoratori in CIGS. In questo caso sono applicabili due agevolazioni alternative tra loro a scelta del datore di lavoro: la prima è praticabile in caso di assunzione a tempo indeterminato ed è pari allo sgravio del 50% dei contributi per un periodo di 36 mesi. In alternativa il datore di lavoro può scegliere di fruire di uno sconto totale per un periodo di 12 mesi e del contributo economico. Questo beneficio può essere usufruito a due condizioni: il lavoratore deve aver fruito della CIG per almeno 3 mesi e deve fruirne al momento dell'assunzione; l'azienda da cui proviene il lavoratore deve risultare dall'atto dell'assunzione destinataria dell'internvento di CIGS. Queste due condizioni non trovano applicazione per le assunzioni avvenute prima del 31 dicembre 2005 per le quali il beneficio spetta sempre. L'INPS infine ricorda che le predette agevolazioni contributive non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori collocati in CIGS o in mobilità nei sei mesi precedenti da imprese dello stesso o di diverso settore di attività che al momento della sospensione dal lavoro o del licenziamento presentano assetti societari coicidenti con l'impresa che assume o utilizza oppure risulta con quest'ultima in rapporto di controllo o di collegamento.