L’Inps, con il messaggio n. 25602 del 12 ottobre 2010, ha reso noto che il regime di esenzione contributiva per i redditi di lavoro dipendente derivanti dall'esercizio di piani di stock option si applica a tutte le azioni assegnate a partire dal 25 giugno 2008 (data di entrata in vigore del D.L. n. 112/2008), indipendentemente dalla data di adozione dei piani azionari.

L'Inps fa presente che, in assenza di una definizione legale di stock option, il regime di esenzione trova applicazione non soltanto ai piani che prevedono l'attribuzione di diritti di opzione ma anche a quelli che, in un ottica di fidelizzazione dei dipendenti, prevedano, nel rispetto delle condizioni stabilite dai piani stessi, un’assegnazione di azioni anche a titolo gratuito.
Per l'applicabilità del regime esonerativo è necessario che i piani di azionariato che prevedano l'assegnazione di azioni presentino le seguenti caratteristiche:
- il piano azionario non deve essere generalizzato. Il regime di esenzione contributiva non si applica ai piani rivolti alla generalità dei dipendenti, per i quali continua a trovare applicazione l’art. 51, comma 2, lett. g) del TUIR, ma soltanto a quelli riferiti a categorie di dipendenti o singoli dipendenti.
- l'attuazione del piano deve essere subordinata al verificarsi delle condizioni in esso previste. Anche i piani di azionariato che prevedono l'assegnazione di azioni, al pari di quelli che hanno per oggetto l'attribuzione di diritti di opzione, non solo devono costituire uno strumento di integrazione retributiva ma devono anche avere l'obiettivo di fidelizzare i dipendenti. Da ciò consegue che il diritto all'assegnazione e/o alla piena disponibilità delle azioni deve essere soggetto al verificarsi di una o più condizioni. Rientrano tra queste ultime ad esempio la previsione di un periodo minimo decorso il quale i dipendenti maturano il diritto di ricevere le azioni (vesting period), la permanenza in servizio dei dipendenti alla scadenza del periodo di vesting, il raggiungimento di determinati risultati aziendali prefissati dal piano, la previsione di un termine minimo per la cessione delle azioni assegnate.
- il piano deve prevedere esclusivamente l'assegnazione di titoli azionari Il regime di esenzione contributiva di cui all'art. 82, comma 24-bis, del D.L. n.112/2008 non si applica ai piani di incentivazione che prevedono la corresponsione in denaro del valore delle azioni. Detti emolumenti concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente e, pertanto, devono essere assoggettati a contribuzione previdenziale e assistenziale.