L'INPS, con il messaggio 9423/2006 ha reso noto che i lavoratori sospesi a decorrere dal 17 marzo 2005 che richiedono l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali (ex art. 13 DL 354/2005) hanno diritto a tutte le 65 giornate anche se prima della suddetta data i lavoratori avessero goduto di ulteriori giornate di indennità. L'Istituto previdenziale ha infatti precisato che la finalità che la disposizione normativa persegue è quella di introdurre una nuova regolamentazione dell'indennità spettante ai lavoratori sospesi con un limite rinnovato, consistente nel fatto che l'indennizzabilità potrà applicarsi a partire dalla data di entrata in vigore della nuova normativa (il 17/03/2005).