L'INPS, con la circolare 10/01/2006 n.4, ha precisato che l'indennità di maternità, quando il periodo di congedo ha avuto inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro, spetta anche alla lavoratrice che a tale epoca ha titolo alla disoccupazione con requisiti ridotti. Per comprendere meglio la nuova interpretazione dell'INPS è opportuno partire dalla legge. Infatti il Dlgs 151/2001 prevede che se il congedo di maternità ha inizio trascorsi 60 giorni dalla risoluzione del rapporto di lavoro e la lavoratrice si trova all'inizio del periodo di congedo stesso, disoccupata e in godimento dell'indennità di disoccupazione, ha diritto all'indennità giornaliera di maternità anzichè all'indennità ordinaria di disoccupazione. In precedenza l'Istituto previdenziale sosteneva che il diritto spettasse solo a coloro che risultavano titolari di disoccupazione con requsiti normali e non anche con requisiti ridotti. Questo perchè risultava impossibile individuare il periodo di godimento dell'indennità di disoccupazione richiesto dall'art. 24, c.4 del Dlgs 151/2001 trattandosi di giornate indennizzabili, senza un riferimento a un periodo individuale cronologicamente tra una data iniziale e una finale del calendario. Circostanza questa che invece è presente nel caso di disoccupazione con requisiti normali. Sul punto la Corte di Cassazione con le sentenze 12778/2003 e 14846/2003 ha ritenuto invece applicabile il prolungamento della maternità anche alle lavoratrici aventi diritto all'indennità di disoccupazione con requisti ridotti, dato che il legislatore non ha inteso introdurre un'indennità di natura diversa per i lavoratori precari ma ha voluto allargare a tale categoria la stessa indennità. In conclusione sottolinea l'INPS l'indennità di maternità sostituisce l'indennità di disoccupazione soltanto se la data di inizio del congedo di maternità si colloca nello stesso anno per il quale la lavoratrice ha titolo all'indennità di disoccupazione.