L'INPS con il messaggio 19/05/2006, n. 14724, ha fornito chiarimenti in merito alla corretta interpretazione della lett. b) dell'art.40 DLgs 151/2001 che prevede il riconoscimento al padre lavoratore del diritto di fruire dei riposi orari "in alternativa alla madre lavoratrice dipendente che non se ne avvalga. Il dubbio avanzato all'Istituo previdenziale riguardava il fatto se si dovesse riconoscere o meno al padre lavoratore dipendente il diritto a godere dei predetti riposi per il primo figlio durante la fruizione, da parte della madre, del congedo di maternità e/o parentale per il secondo nato. L'INPS nel ribadire l'impossibilità per il padre di utilizzare i riposi in oggetto nello stesso periodo in cui la madre fruisca del congedo di maternità e/o parentale per lo stesso bambino, precisa ora che la previsione di cui alla predetta lett. b) dell'art. 40 T.U. maternità deve, invece, considerarsi estesa all'ipotesi in cui la madre non possa avvalersi delle ore di riposo in quanto in astensione (obbligatoria o facoltativa) per altro evento. Ne consegue che il padre può fruire dei riposi orari per il primogenito quando la madre è in congedo di maternità per il secondo.