INPS: nuove convenzioni per la riscossione dei contributi
A cura della redazione

L’Inps, con le circolari da 155 a 161 del 3 dicembre 2014, ha reso noto di aver sottoscritto nuove convenzioni per la riscossione dei contributi.
Si tratta, rispettivamente, delle convenzioni siglate con i seguenti soggetti:
- Convenzione con il Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli;
- Convenzione con la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli;
- Convenzione con FE.N.A.L.C.A. (Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani) ai sensi dell’art. 2 della legge 27 dicembre 1973 n. 852, per la riscossione dei contributi associativi sull’indennità ordinaria e di trattamento speciale di disoccupazione di cui beneficiari i lavoratori agricoli;
- Convenzione con FE.N.A.L.C.A (Federazione Nazionale Autonoma Lavoratori Commercianti e Artigiani) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee;
- Convenzione con il Sindacato Italiano Lavoratori e Pensionati ACAI (S.I.L.P.A.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee;
- Convenzione con la Confederazione Europea Sindacati Autonomi Lavoratori e Pensionati (C.E.S.A.L.P.) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee;
- Convenzione con il Sindacato Autonomo Disoccupati (SADIS) ai sensi dell’art. 18 della legge 23 luglio 1991 n. 223, per la riscossione dei contributi associativi dovuti dai propri iscritti sulle prestazioni temporanee.
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