L'INPS, con il messaggio n. 5208 del 17 febbraio 2006, ha reso note le nuove istruzioni operative riguardanti il corretto versamento dei contributi (denuncia mensile DM 10/2) in presenza di lavoratori, che hanno optato per il posticipo del pensionamento (L. 243/2004 - DM 6/10/2004), titolari di un rapporto di lavoro che dà diritto al datore di lavoro a specifiche agevolazioni contributive. In particolare, l'INPS precisa: - il bonus spettante al lavoratore (importo corrispondente alla contribuzione IVS) deve essere corrisposto al netto delle quote fiscalizzate, vale a dire che al dipendente devono essere corrisposti i contributi IVS che il datore di lavoro è tenuto a versare effettivamente; - la contribuzione, diversa da quella IVS, c.d. contribuzione minore, deve essere denunciata (e versata), con il criterio della nettizzazione ove previsto, utilizzando una posizione contributiva separata. Il datore di lavoro interessato dovrà chiedere all'INPS l'assegnazione della specifica posizione contributiva, con i necessari codici autorizzazione (0Y che identifica la specifica posizione contributiva; 0D che identifica il datore di lavoro che opera già con altra posizione contributiva; codici autorizzazioni relativi alle specifiche agevolazioni contributive); - la compilazione della denuncia EMENS dovrà essere effettuata, per i lavoratori in commento, con riferimento alla nuova posizione assicurativa. Casistica e conseguenze - Le situazioni sopra prospettati si presentano, per esempio, come precisato dall'INPS con il messaggio in commento, con le assunzioni con contratto di inserimento/reinserimento, con le assunzioni di soggetti disoccupati e cassaintegrati (L. 407/1990) e in mobilità (L. 223/1991), con l'assunzione di dirigenti disoccupati, ecc. Si evidenzia, in ogni caso, che le predette situazioni diventano poco appetibili, per il lavoratore che intende esercitare l'opzione, in tutti i casi in cui l'agevolazione riservata al datore di lavoro sia corrispondente alla sola contribuzione settimanale apprendisti. In tali ipotesi, l'opzione del lavoratore per il posticipo del pensionamento comporterebbe: - versare all'INPS la contribuzione settimanale senza la quota IVS (per il 2006: ? 0,14 con INAIL e ? 0,05 senza INAIL) - pagare (esente IRPEF) al lavoratore la quota contributiva settimanale IVS (per il 2006: ? 2,84) - pagare (esente IRPEF) al lavoratore la contribuzione IVS a suo carico (8,89% più, per le aziende destinatarie della CIGS, 0, 30%, della retribuzione imponibile ai fini contributivi). Il Mod. DM 10/2 - specifica posizione assicurativa - L'INPS precisa che per la compilazione del Mod. DM 10/2, relativo alla specifica posizione assicurativa da utilizzare per i lavoratori che si trovano nelle situazioni oggetto del presente intervento, i datori di lavoro si dovranno attenere alle seguenti istruzioni: - le contribuzioni minori (contributi diversi da quelli IVS) devono continuare ad essere versate utilizzando i codici contribuzione previsti per le singole fattispecie agevolative e dovranno essere calcolate, ove previsto, con il criterio della nettizzazione, vale a dire già al netto della agevolazioni spettanti (in alcuni l'importo della contribuzione da indicare nell'apposito campo potrà risultare pari a zero) - ove dovuta la contribuzione settimanale apprendisti questa va versata escludendo la quota riservata all'IVS. Il messaggio INPS, precisa, altresì, che la contribuzione IVS relativa ai periodi antecedenti l'autorizzazione al bonus potrà essere recuperata (e pagata al lavoratore interessato) utilizzando i consueti codici L181, L182 e L183. Emens - I lavoratori agevolati contributivamente verranno denunciati nella procedura mensile Emens sotto la nuova posizione assicurativa (si riporterà: il previsto codice nell'elemento "tipo contribuzione"; il codice "BN" nell'elemento tipo lavoratore presente nell'elemento dati retributivi; l'ammontare del bonus corrisposto al lavoratore nell'elemento "bonus" presente nell'elemento dati retributivi). Per i periodi coperti da bonus, precedenti all'autorizzazione, occorrere procedere a rettificare le denunce emens già trasmesse riferite alla posizione assicurativa ordinaria.