L'Inps, con messaggio n. 4168 del 9 febbraio 2010, ha fornito chiarimenti in merito all'interpretazione autentica dell'art. 3 della legge 8.8.1972, n. 457, e dell'art. 63, comma 6, del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, inerente il Calcolo della retribuzione convenzionale e pensionabile dei lavoratori agricoli a tempo determinato.
In merito all'art. 3 della legge n. 457/1972 l'Istituto ha chiarito che il citato articolo si interpreta nel senso che il termine ivi previsto del 30 ottobre per la rilevazione della media tra le retribuzioni per le diverse qualifiche previste dai contratti collettivi provinciali di lavoro ai fini della determinazione della retribuzione media convenzionale da porre a base per le prestazioni pensionistiche e per il calcolo della contribuzione degli operai agricoli a tempo determinato è il medesimo di quello previsto al secondo comma dell'articolo 3 della citata legge n. 457 del 1972 per gli operai a tempo indeterminato.
Con riferimento invece all'art. 63, comma 6, del D. Lgs. 26.3.2001, n. 151, l'Inps ha precisato che lo stesso articolo si interpreta nel senso che il valore del salario medio convenzionale, da definire secondo le modalità stabilite nello stesso comma, ai fini della contribuzione, è il medesimo di quello che deve essere utilizzato per la determinazione della retribuzione pensionabile ai fini del calcolo delle prestazioni previdenziali.
Vengono, di conseguenza, confermate le istruzioni sinora impartite per la determinazione della retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli a tempo determinato (OTD), la quale continuerà ad essere determinata:
- anteriormente al 1998 con riferimento al salario medio convenzionale di cui al decreto ministeriale emanato nel corso del medesimo anno e relativo alla retribuzione dell'anno precedente;
- dal 1998 al 2005 con riferimento alla retribuzione contrattuale, ovvero, se più alto, al salario medio convenzionale stabilito dal decreto del Ministro del Lavoro del 1996, relativo alle retribuzioni rilevate nel 1995 (circ. n. 224 del 14.11.1997 e circ. n. 140 del 27 giugno 1998);
- dal 2006 con riferimento alla retribuzione effettiva o al minimale di legge (art. 01, commi 4 e 5, del d.l. 10.1.2006, n. 2, convertito con legge 11.3.2006, n. 81; circ. n. 57 del 14 aprile 2006).
Si rammenta, peraltro, che le disposizioni di cui all'art. 2, commi 5 e 153, della finanziaria, stante la loro natura giuridica, esplicano effetti retroattivi a decorrere dall'entrata in vigore delle leggi di cui forniscono l'interpretazione autentica.
Le citate disposizioni dovranno essere eccepite, qualora rilevanti, in ogni stato e grado dei giudizi attualmente in corso in materia di calcolo della retribuzione pensionabile dei lavoratori agricoli a tempo determinato (cd. "factum principis").