L'INPS, con il messaggio 16/10/2006 n.27641, facendo seguito alla direttiva del Ministero dell'interno 5/08/2006 n.11050 sui diritti dello straniero nelle more del rinnovo del permesso di soggiorno, ha precisato che vengono salvaguardati tutti i diritti acquisiti e maturati nell'ambito del rapporto di lavoro instaurato compresi quelli ai fini previdenziali. Originariamente l'INPS, con la circolare 122/2003 aveva sostenuto che durante il periodo intercorrente tra la richiesta di rinnovo ed il rilascio del nuovo permesso di soggiorno il rapporto di lavoro veniva sospeso. Ora invece l'istituto previdenziale si uniforma alla direttiva ministeriale e precisa anche che il lavoratore durante il suddetto periodo può anche instaurare un rapporto di lavoro con un nuovo datore di lavoro. A tal fine per l'iscrizione presso l'INPS del lavoratore sarà sufficiente la presentazione da parte dello straniero del cedolino attestante l'avvenuta richiesta dei rinnovo. Per la salvaguardia dei diritti è necessario che siano soddisfatte tre condizioni: 1 - la presentazione della domanda di rinnovo prima della scadenza del permesso di soggiorno o entro 60 giorni dalla scadenza dello stesso; 2 - la verifica della completezza della documentazione prescritta; 3 - la ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della richiesta di rinnovo. Infine per quanto riguarda le denunce di rapporto di lavoro domestico alla Questura competente, l'INPS precisa che non deve essere effettuata in caso di presentazione del cedolino relativo alla richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno.