L'INPS, facendo seguito ad un precedente messaggio (17672/2006) ha fornito ulteriori precisazioni in merito al corretto utilizzo del criterio di prevalenza per individuare i soggetti ammessi alla sospensione dei contributi a seguito della aviaria (Mess. 25/07/2006 n.20947).
Come si ricorderà con il precedente messaggio l'istituto previdenziale aveva precisato che qualora non sia possibile individuare i lavoratori adibiti esclusivamente alle attività rientranti nella filiera avicola, trova applicazione il criterio della prevalenza nello svolgimento di attività proprie della filiera.
Poichè l'applicazione in alcuni casi del suddetto criterio non permette di individuare correttamente il soggetto che potrebbe fruire dell'agevolazione, l'INPS ha ritenuto di dover modificare il criterio della prevalenza per applicarlo al fatturato conseguito dall'azienda nel 2005 nell'esercizio delle attività proprie della filiera avicola e riferito al medesimo periodo che ha formato oggetto della sospensione.