Spetta l’integrazione al trattamento minimo per l’assegno ordinario di invalidità liquidato interamente con il sistema di calcolo contributivo.

In applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 28/2025 l’Inps con la circolare del 25 febbraio 2026 n. 20 dà le indicazioni operative per applicare la novità che per la prima volta estende ad un trattamento interamente contributivo il trattamento minimo.

L’estensione è limitata all’assegno ordinario introdotto dalla legge 222/1984 liquidato ai contributi puri, a chi ha esercitato l’opzione per il sistema contributivo e a chi ha percepito l’assegno in questione calcolato col il sistema del computo in gestione separata.

Tuttavia, precisa la circolare, il superamento dei limiti reddituali che giustificano il diritto a tale integrazione, comporta l’esclusione dal diritto all’integrazione al trattamento minimo medesimo.

Dal punto di vista procedurale, l’integrazione al trattamento minimo dell’assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo, al ricorrere dei requisiti richiesti, è riconosciuta con decorrenza non anteriore al 1° agosto 2025 (primo giorno del mese successivo alla pubblicazione della sentenza n. 94/2025), in presenza della comunicazione dei redditi rilevanti, dichiarati in via presuntiva. Per chi è cioè titolare di un assegno di invalidità è necessario presentare una domanda di ricostituzione reddituale all’Inps perché la prestazione è legata a determinati limiti di reddito che vanno portati a conoscenza dell’istituto previdenziale, al fine di ottenere l'integrazione.

Infine, al compimento dell’età pensionabile e ai restanti requisiti per la pensione di vecchiaia nel sistema contributivo (67 anni più speranza di vita, 20 anni di contribuzione e rispetto dell’importo soglia, oppure 71 anni più speranza di vita e 5 anni di contribuzione) l’assegno di invalidità si trasforma in pensione di vecchiaia e, in caso di svolgimento di lavoro dipendente (che è ammissibile in caso di assegno di invalidità), occorre cessare il rapporto di lavoro. Tuttavia, la pensione di vecchiaia liquidata con il sistema contributivo dopo la trasformazione dell'assegno, non è integrabile al trattamento minimo.