Invalidi civili. Non è colpevole inerzia l'omessa iscrizione nelle liste di collocamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione Sez. Lav., con sentenza n. 3703 del 16/02/2009, ha stabilito che il lavoratore invalido civile inviato presso un'azienda per l'assunzione ex L. 68/1999, ha diritto, in caso di mancata assunzione, al risarcimento del danno in misura pari alla retribuzione perduta.
In siffatta ipotesi, si devono applicare i principi affermati dalla giurisprudenza, in materia di licenziamento, per cui, ai fini della determinazione del risarcimento del danno spettante al lavoratore illegittimamente licenziato, la mancata iscrizione del lavoratore nelle liste di collocamento non è idonea a configurare una colpevole inerzia del creditore che consenta una riduzione del danno risarcibile ex art. 1227 C.C.
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