L'INPS, con la circolare 4/12/2002 n.176 ha fornito le istruzioni operative a favore dei datori di lavoro che beneficiano della proroga dell'indennità di mobilità (art. 1, L. 172/2002 di conversione del DL 108/2002) e a favore delle aziende che subentrano ad altre imprese nell'affidamento dei lavoratori impegnati nel LSU (Art. 2bis L. 172/2002). Mobilità - Per poter beneficiare della proroga della durata dell'indennità di mobilità (L. 223/91) le aziende dei settori petrolifero, petrolchimico e tessile sono tenute a versare all'INPS, all'atto del pagamento delle somme pari a 6 volte il trattamento mensile iniziale di mobilità spettante al lavoratore, in trenta rate mensili, alla gestione interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali, per ciascun lavoratore posto in mobilità (art. 5, c.4, L. 223/91) un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di 6 mesi, comprensivo della contribuzione figurativa. Per la determinazione degli oneri aggiuntivi i datori di lavoro: individueranno i lavoratori destinatari degli interventi di proroga dell'indennità di mobilità; determineranno la somma aggiuntiva pari a 6 mensilità dell'indennità di mobilità spettante ai singoli lavoratori e calcoleranno l'ammontare della contribuzione figurativa relativa alle 6 mensilità di indennità di mobilità applicando l'aliquota del 32,70% alla retribuzione cui è riferita l'indennità stessa. L'importo può essere versato in unica soluzione oppure in 30 rate mensili. LSU - L'art. 2bis della legge 172/2002 ha previsto incentivi a favore delle aziende a cui vengono affidati lavoratori impegnati nei Lavori socialmente utili. Lo stesso beneficio è riconosciuto, per l'ammontare residuo spettante, anche alle aziende che subentrano alle società che hanno perso l'affidamento dei lavoratori presi in carico. Le imprese interessate devono inoltrare all'INPS idonea documentazione attestante che i lavoratori per i quali si chiede di accedere agli incentivi provengono da un'impresa precedentemente affidataria delle attività socialmente utili. Nell'istanza devono essere riportati anche i nominativi dei lavoratori interessati agli incentivi e l'indicazione del periodo e/o della misura dei benefici già fruiti dall'azienda di provenienza del lavoratore.