Istruzioni operative per il conguaglio contributivo di fine anno
A cura della redazione
L’INPS, con la circolare n. 156 del 30 dicembre 2025, ha fornito le consuete indicazioni operative in merito alle operazioni di conguaglio 2025, che potranno essere effettuate, oltre che con la denuncia di competenza del mese di “dicembre 2025” (scadenza di pagamento 16 gennaio 2026), anche con quella di competenza di “gennaio 2026” (scadenza di pagamento 16 febbraio 2026.
Considerato, inoltre, che dal 2007 i conguagli possono riguardare anche il TFR al Fondo di Tesoreria e le misure compensative, l'Istituto previdenziale fa presente che le relative operazioni potranno essere inserite anche nella denuncia di “febbraio 2026” (scadenza di pagamento 16 marzo 2026), senza aggravio di oneri accessori. Resta fermo l'obbligo del versamento o del recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio 2026.
L’INPS, in particolare, illustra le modalità di rendicontazione delle seguenti fattispecie:
- elementi variabili della retribuzione;
- massimale contributivo e pensionabile;
- contributo aggiuntivo IVS dell’1%. Sul punto l’INPS precisa che, ove gli adempimenti contributivi vengono assolti con la denuncia del mese di gennaio 2026, gli elementi variabili della retribuzione non incidono sulla determinazione del tetto 2025 di 55.448,00 euro. Ai fini del regime contributivo, infatti, dette componenti vengono considerate retribuzione di gennaio 2026;
- conguagli sui contributi versati sui compensi per ferie a seguito della fruizione delle stesse;
- fringe benefit esenti non superiori al limite di 1.000 euro per la generalità dei lavoratori dipendenti ed elevato a 2.000 euro per i lavoratori dipendenti con figli a carico per l’anno 2025;
- mance elargite ai lavoratori del settore privato, impiegati nelle strutture ricettive e negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande;
- auto aziendali a uso promiscuo;
- prestiti ai dipendenti;
- conguagli per versamenti di quote di TFR al Fondo di Tesoreria;
- rivalutazione annuale del TFR conferito al Fondo di Tesoreria. Sul punto l’INPS ricorda che la rivalutazione e il recupero dell’imposta sostitutiva deve continuare a essere effettuato anche dalle aziende contraddistinte dal c.a. “7W”, nonché sulle somme versate in adempimento degli obblighi disciplinati con il messaggio n. 2616 del 15 luglio 2021.
- gestione delle operazioni societarie.
Vengono anche riepilogate le indicazioni per le operazioni di conguaglio con riferimento alle denunce contributive presentate con il flusso UniEmens, ListaPosPA, da Amministrazioni pubbliche, Enti e datori di lavoro il cui personale è iscritto alla Gestione pubblica.
Infine, l’INPS ricorda che la sezione previdenziale della Certificazione Unica deve essere compilata dai sostituti di imposta che erogano direttamente al lavoratore delle somme qualificabili ai fini contributivi come redditi di lavoro dipendente, riconducibili a un rapporto di lavoro con obblighi contributivi alla Gestione pubblica, ed effettuano le relative trattenute anche se non sono parte del rapporto di lavoro instaurato con il dipendente.
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