Pubblicata la Circolare INAIL 23/2026 che fornisce indicazioni riguardo il nuovo servizio telematico per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.

 

Cosa tratta?

L’Inail ha da tempo intrapreso un percorso di digitalizzazione dei rapporti con l’utenza mediante l’informatizzazione dei servizi telematici e lo sviluppo di un sistema integrato di accesso multicanale.

In tale contesto rientra anche la semplificazione degli adempimenti in materia di previdenza sociale, tra cui la compilazione e trasmissione della certificazione medica in modalità telematica.

Il servizio per la compilazione e la trasmissione dei certificati di infortunio è stato oggetto di un intervento di revisione complessiva con l’obiettivo di rendere più efficiente l’attività di elaborazione della certificazione medica.

  • Resa facoltativa la compilazione di alcuni campi precedentemente obbligatori (data abbandono lavoro, esiti di altre lesioni o malattie pregresse, invalidità riconosciute, ecc.).
  • Eliminati alcuni campi relativi a dati non essenziali (si presume invalidità permanente nella sezione Dati sanitari).
  • Obbligo di valorizzare almeno uno dei campi destinati all’acquisizione dei recapiti di contatto dell’assicurato, al fine di agevolare eventuali comunicazioni utili all’istruttoria della pratica di infortunio.
  • Eliminate le tipologie relative ai certificati di riammissione in temporanea.

Il servizio resta operativo nelle tre modalità già previste: applicativo online, invio offline tramite file in formato .xml e interoperabilità/cooperazione applicativa. Per le modalità offline e in interoperabilità è richiesto l'adeguamento dei sistemi, sulla base della documentazione tecnica aggiornata (manuali utente, specifiche e schemi XML), disponibile nella sezione di supporto e nel catalogo dei servizi di interoperabilità.

 

Quando?

Il nuovo servizio per la compilazione e la trasmissione dei certificati di infortunio sul lavoro da parte dei medici è disponibile sul portale dell’Inail dal 13 maggio 2026.

 

Cosa dice la legge?

  • Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: “Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”.
  • Legge 23 dicembre 1978, n. 833: “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”. Articolo 57.
  • Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82: “Codice dell’amministrazione digitale” e successive modificazioni.
  • Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81: Testo Unico in materia di Salute e Sicurezza.
  • Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio 2011: “Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche (..)”.
  • Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151: “Disposizioni di razionalizzazione e semplificazione delle procedure e degli adempimenti a carico di cittadini e imprese (..).
  • Circolare del Ministero della salute 17 marzo 2016, n. 7348: “Chiarimenti applicativi art. 21 del Decreto Legislativo n. 151 del 2015”.
  • Circolare Inail 21 marzo 2016, n. 10: “Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 151. Articolo 21, commi 1, lettere b), c), d), e), f), 2 e 3. Modifiche agli articoli 53, 54, 56, 139, 238, 251 d.p.r. 1124/1965”.
  • Circolare Inail 19 ottobre 2020, n.  36: “Accesso ai servizi in rete dell’Inail esclusivamente tramite le identità digitali. Piano di progressiva transizione. Prima fase riguardante gli intermediari e gli Istituti di patronato.”
  • Circolare Inail 14 giugno 2022, n. 25: “Semplificazioni in materia di adempimenti formali concernenti gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Utilizzo dei servizi telematici. Nuovo applicativo per l’invio dei certificati medici di infortunio sul lavoro.”

 

Indicazioni operative

  • Compilare solo i dati essenziali: alcuni campi sono ora facoltativi o eliminati, evitare inserimenti non necessari.
  • Inserire sempre almeno un recapito dell’assicurato (telefono o email): è obbligatorio.
  • Descrivere in modo chiaro evento e lesioni per evitare richieste di integrazione da parte dell’INAIL.
  • Non utilizzare più le tipologie di riammissione in temporanea, in quanto eliminate.
  • Accedere al servizio tramite identità digitale (SPID/CIE/CNS) sul portale INAIL.