L’INL, con la circolare n.7 del 6/05/2019, fornendo indicazioni operative ai propri organi ispettivi in merito al rispetto da parte del datore di lavoro degli accordi e dei contratti collettivi, come richiesto dall’art.1, c. 1175, della L.296/2006 al fine di fruire dei benefici normativi e contributivi, ha precisato che la verifica dell’equivalenza dei trattamenti economici corrisposti ai lavoratori non deve tener conto dei benefit esenti previsti nei piani di welfare aziendale. Secondo la circolare per verificare se il datore di lavoro possa o meno fruire dei citati benefici, il personale ispettivo dovrà accertare sul merito il trattamento economico e normativo effettivamente garantito al lavoratore, a prescindere da una formale indicazione, abitualmente inserita nelle lettere di assunzione, circa l’applicazione di uno specifico contratto collettivo. In sostanza il datore di lavoro violerà la predetta disposizione e perderà di conseguenza i benefici normativi e contributivi, nel caso in cui decidesse di riconoscere al lavoratore volontariamente (e non quindi in forza di una disposizione contrattuale) flexible benefit esenti (come ad esempio avviene con il welfare aziendale) in luogo di un trattamento economico previsto dal contratto collettivo (di qualsiasi livello) applicato in azienda.