La concreta gestione del rapporto determina la natura del contratto
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19271 del 7 settembre 2009, ha stabilito che la previsione, nella convenzione con capitolato, della costituzione di un rapporto di lavoro autonomo non impedisce la configurabilità del rapporto di lavoro come subordinato.
In particolare, la Suprema Corte si è pronunciata sulla natura del rapporto di lavoro di addetti al servizio di accudienza delle stazioni ferroviarie, configurato nella convenzione di lavoro autonomo (l'equiparazione degli "incaricati" ai lavoratori subordinati era prevista solo a determinati effetti - previdenziali - e solo a certe condizioni).
Secondo la Corte, l'accertamento della reale natura giuridica del rapporto deve essere fatta secondo le norme del codice civile, che individuano i due tipi (autonomo e subordinato) e le norme subordinate, quale il capitolato, o le fonti negoziali, quale le convenzioni, non possono determinare una qualificazione giuridica del rapporto diversa da quella che essa ha alla stregua dei parametri legali.
Il carattere autonomo o subordinato di un rapporto di lavoro avente ad oggetto una delle prestazioni d'opera professionale di cui all'art. 26 della L. n. 1236/1959 deve essere, quindi, accertato sulla base della concreta attuazione del contratto stipulato fra le parti; di conseguenza, il rapporto deve qualificarsi di natura subordinata ove risulti che le parti, sia in sede di stipulazione della convenzione che nella gestione della medesima, abbiano previsto elementi incompatibili con la normativa e con la natura autonoma del rapporto da questa disciplinato.
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