La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13167 dell'8 giugno 2009, ha stabilito che la complessità dell'organizzazione aziendale non giustifica la tardività della contestazione disciplinare e della conseguente applicazione della sanzione (nel caso di specie, la contestazione disciplinare era pervenuta al lavoratore alcuni mesi dopo i fatti contestati).
In particolare, ha statuito la Suprema Corte, che la contestazione disciplinare, per essere considerata legittima, deve presentare il carattere dell'immediatezza e tale carattere essenziale trova fondamento nell'art. 7, commi 3 e 4, della L. n. 300/1970, che riconosce al lavoratore incolpato il diritto di difesa da garantirsi nella sua effettività, al fine di consentirgli l'allestimento del materiale difensivo in tempi ad immediato ridosso dei fatti contestati ed in modo che lo stesso lavoratore possa contrastare più efficacemente il contenuto delle contestazioni, dovendosi anche considerare il "giusto affidamento" del prestatore, nel caso di ritardo della contestazione, che il fatto incriminabile possa non avere rivestito una connotazione disciplinare, perché l'esercizio del potere disciplinare non è, per il datore, un obbligo, bensì una facoltà. L'affidamento legittimo del lavoratore non può, pertanto, essere vanificato da una tardiva contestazione disciplinare. Parimenti, l'applicazione di una sanzione disciplinare - quando si tratti di licenziamenti in tronco per giusta causa - deve avvenire alla stregua del principio di immediatezza e, di conseguenza, non può essere ritardata nemmeno con la giustificazione della complessità dell'organizzazione aziendale.