La Corte di Cassazione precisa i caratteri della subordinazione delle attività intellettuali
A cura della redazione
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 3594 del 14 febbraio 2011, ha fornito importanti precisazioni in merito ai caratteri della subordinazione del lavoratore nelle attività intellettuali, con particolare riferimento al lavoratore che presta la sua attività all'interno di uno studio professionale.
In particolare, la sentenza afferma che, essendo lo svolgimento di controlli da parte del datore di lavoro compatibile con ambedue le forme di rapporti, autonomo o subordinato, la sussistenza o meno della subordinazione deve essere verificata in relazione alla intensità della eterorganizzazione della prestazione, al fine di stabilire se l'organizzazione sia limitata al coordinamento dell'attività del professionista con quella dello studio, oppure ecceda le esigenze di coordinamento per dipendere direttamente e continuativamente dall'interesse dello stesso studio, responsabile nei confronti dei clienti di prestazioni assunte come proprie e non della sola assicurazione di prestazioni altrui.
La sentenza ricorda poi, in linea con la giurisprudenza di legittimità consolidata, che in sede di legittimità è censurabile solo la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto, mentre costituisce accertamento di fatto - incensurabile in tale sede, se sorretto da motivazione adeguata e immune da vizi logici e giuridici - la valutazione delle risultanze processuali che hanno indotto il giudice di merito ad includere il rapporto controverso nell'uno o nell'altro schema contrattuale. In precedenza, in giurisprudenza, Cass. Sez. L, Sentenza n. 3713 del 16/02/2009, secondo la quale, in tema di qualificazione della prestazione resa da un professionista (nella specie, geometra) in uno studio professionale come di natura autonoma o subordinata, è ravvisabile il vincolo della subordinazione in ragione della erogazione costante di un compenso mensile in misura determinata, progressivamente aumentata nel corso del rapporto, nonché della osservanza di un orario lavorativo fisso, ben potendo le direttive impartite dal datore di lavoro connotarsi di maggiore flessibilità rispetto ad altri tipi di lavoro.