La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22329 del 3 novembre 2010, ha stabilito che, nell’ambito della procedura di mobilità, i motivi che generano la situazione d’eccedenza devono essere riferiti all’intero complesso aziendale.
Secondo quanto disposto dall'art. 4, terzo comma, della legge 223 del 1991, la comunicazione aziendale alle organizzazioni sindacali deve contenere l'indicazione dei motivi che determinano la situazione di eccedenza (non di specifiche unità produttive, ma, indeterminatamente, dell'intera situazione aziendale) e dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio a detta situazione. Né l'indicazione delle eccedenze di personale, né la valutazione sulle misure per porvi rimedio sono circoscritte o circoscrivibili a singole unità produttive. Se all’eccedenza di un’unità fosse possibile porre rimedio con misure consistenti nello spostamento del personale in eccesso in quella unità verso altre unità, la comunicazione non può esimersi dallo spiegare quali ragioni non consentono l'adozione di tale misura.