La riconsegna del libretto di lavoro legittima il licenziamento
A cura della redazione

La Corte di Cassazione, con la sentenza 17/03/2009 n.6447, ha deciso che il licenziamento intimato al lavoratore verbalmente deve ritenersi legittimo se contestuale alla riconsegna del libretto di lavoro con l'indicazione della data del recesso aziendale.
La Suprema Corte ha infatti ricordato che non sussiste per il datore di lavoro alcun onere di adoperare formule sacramentali, con la conseguenza che la volontà di licenziare può essere comunicata al lavoratore anche in forma indiretta, purchè sia chiara.
Pertanto la consegna al lavoratore del libretto di lavoro con l'indicazione della data di cessazione del rapporto contiene in sé l'inequivoca manifestazione della volontà di far cessare il rapporto stesso, con la conseguenza che dalla data di tale consegna decorre il termine di 60 giorni per impugnare il licenziamento.
Tutto ciò trova conferma nel fatto che il licenziamento è un atto unilaterale recettizio e che le annotazioni contenute nel libretto di lavoro hanno natura di scrittura privata e costituiscono attestazioni unilaterali di determinati fatti.
Riproduzione riservata ©