È ormai ben noto che si ricorre all’utilizzo dei DPI quando, dopo aver adottato le misure generali di tutela quali misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro, sono presenti rischi residui che non possono essere ulteriormente evitati o sufficientemente ridotti.

Uno dei compiti fondamentali del Datore di Lavoro è quello di scegliere per i propri lavoratori i DPI necessari e idonei in funzione dell’attività svolta e dei rischi ad essa connessi, non dimenticandosi della possibilità di doverli riadeguare quando l’attività subisce delle modifiche tali da renderli non più adeguati.

Cosa tratta?

Secondo quanto disposto dal comma 1 dell’art. 77 del D. Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro ai fini della scelta dei DPI:

a) effettua l’analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;

b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d’uso fornite dal fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di valutazione.

Inoltre i DPI devono essere:

  • muniti del marchio CE, che deve essere apposto in modo visibile, leggibile ed indelebile per tutto il prevedibile periodo di durata del DPI (se ciò è impossibile, la marcatura può essere apposta sull’imballaggio);
  • accompagnati dalla dichiarazione di conformità CE;
  • corredati da nota informativa nella quale sono riportati tutti gli elementi necessari per l’identificazione e il corretto uso.

Una volta individuati i DPI il Datore di lavoro, in collaborazione il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) deve:

  1. Verificare i DPI con marchio CE consegnati dal fornitore e la relativa documentazione obbligatoria;
  2. Verificare che le istruzioni d’uso siano in lingua comprensibile per il lavoratore;
  3. Stabilire le procedure aziendali di consegna, utilizzo, custodia, controllo, pulizia, manutenzione, riparazione, sostituzione dei DPI secondo le eventuali indicazioni fornite dal fabbricante, e quelle di riconsegna e il deposito al termine dell’utilizzo;
  4. Destinare ciascun DPI ad uso personale e, qualora questo debba essere utilizzato da più persone (es. imbracature), prendere misure adeguate affinché tale uso non crei problemi di tipo igienico-sanitari;
  5. Fornire adeguata formazione, informazione e, ove necessario, addestramento ai lavoratori sul loro utilizzo;
  6. Verificare il corretto utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori rispetto le procedure e le istruzioni impartite;
  7. Aggiornare la scelta dei DPI al variare dei rischi “residui” presenti sul luogo di lavoro.

Proprio quest’ultimo punto è stato tema della sentenza della Corte di Cassazione Penale (Sez. IV, 31 Gennaio 2017 n. 4706), confermando quanto già deciso precedentemente in Appello.

Nel dettaglio, l’imputato è un datore di lavoro a cui è stata contestata l’omessa informazione, formazione e la mancata fornitura di mezzi di protezione individuali adeguati ad un lavoratore che, a causa di un macchinario non funzionante, era stato adibito ad una nuova mansione, più pericolosa della precedente e per cui si era procurato una lesione al tendine di un dito utilizzando un taglierino e un guanto di protezione inadeguati.

In questo contesto il giudice evidenzia che “il datore di lavoro ha dunque l'obbligo giuridico di analizzare, secondo la propria esperienza e la migliore evoluzione della scienza tecnica, tutti i fattori di pericolo concretamente presenti all'interno dell'azienda e, all'esito, deve redigere e sottoporre ad aggiornamenti periodici il documento di valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs.n.81/2008, all'interno del quale è tenuto ad indicare le misure precauzionali e i dispositivi di protezione adottati per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori (così Sez.Un.cit.)”.

Pertanto ritiene insufficiente la formazione effettuata in passato e il DPI utilizzato, essendo nel frattempo cambiata la mansione del lavoratore, dal momento che sarebbe stato necessario valutare il nuovo e maggiore rischio e considerare l'utilizzo di dispositivi di protezione con caratteristiche diverse, idonee a fronteggiare il mutamento e l'aumento di difficoltà del lavoro connessi al guasto del macchinario.

Quando entra in vigore

La scelta dei DPI è connessa alla valutazione dei rischi. Quest’ultima, secondo quanto previsto dall’art. 29 del D. Lgs. 81/08 deve essere deve essere immediatamente rielaborata, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni. 

Indicazioni operative

Quanto appena riportato dimostra come la valutazione dei rischi e l’individuazione dei relativi DPI sia un processo dinamico a cura del Datore di Lavoro, che non si esaurisce nel momento della scelta di questi ultimi ma va continuamente monitorato e revisionato ogni qualvolta che si presentino rischi nuovi rispetto a quelli originariamente previsti.