Lampedusa: sospesi imposte e contributi
A cura della redazione

È stata pubblicata, sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 27 giugno 2011, l’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3947 del 16.6.2011, recante disposizioni urgenti volte a fronteggiare lo stato di emergenza umanitaria nel territorio nazionale in relazione all'eccezionale afflusso di cittadini appartenenti ai Paesi del Nord Africa.
In particolare, è stato disposto quanto segue:
1) ai datori di lavoro privati ed ai lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti nel territorio dell'isola di Lampedusa alla data della dichiarazione del suddetto stato di emergenza è concessa, fino al 16.12.2011, la sospensione del versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali (ivi compresa la quota a carico dei lavoratori dipendenti, nonché di quelli con contratto di collaborazione coordinata e continuativa);
2) per i soggetti residenti nel territorio dell'isola di Lampedusa, il grave disagio socio economico derivante dallo stato di emergenza in atto autorizza i mutuatari a richiedere agli istituti di credito e bancari la sospensione, fino al 31.12.2011, delle rate dei finanziamenti, optando tra la sospensione dell'intera rata o quella della sola quota capitale;
3) nei confronti delle persone fisiche, anche in qualità di sostituti d'imposta, che, alla data del 12 febbraio 2011, avevano il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa sono sospesi, fino al 16.12.2011, i termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti tributari. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Quanto precede si applica, inoltre, nei confronti dei soggetti diversi dalle persone fisiche, compresi i sostituti d'imposta, aventi il domicilio fiscale o la sede operativa nel comune indicato. I sostituti di imposta, indipendentemente dal loro domicilio fiscale, a richiesta dei contribuenti di cui sopra, non operano le ritenute alla fonte. Le ritenute già operate dai sostituti non aventi il domicilio fiscale nel comune di Lampedusa devono comunque essere versate.
Riproduzione riservata ©